Ricevo e pubblico volentieri:
"Ore di sostegno inadeguate: è discriminazione
Lo stabilisce una sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, che accoglie il ricorso presentato dai genitori di 17 studenti e da LEDHA, in collaborazione con LEDHA Milano. Una vittoria di rilevanza nazionale.
Il ricorso è stato presentato in giudizio grazie all'impegno e alla competenza degli avvocati del servizio legale LEDHA e dell'Associazione Avvocati per Niente.
"Al di là del risultato (che già più volte i Tar di tutta Italia avevano garantito) - commenta l'Avvocato Gaetano De Luca, del servizio Legale LEDHA, che in prima persona ha seguito il ricorso - si tratta di un provvedimento storico. Per la prima volta in Italia un Tribunale ha ritenuto che l'inadeguata ed insufficiente assegnazione delle ore di sostegno costituisce una vera e propria discriminazione a danno degli alunni con disabilità e non solo una lesione del diritto allo studio e all'inclusione scolastica. Si tratta di una vittoria totale che rappresenta una svolta nella tutela dei diritti degli alunni con disabilità".
Il giudice Patrizio Gattari, del Tribunale Civile di Milano, ha accertato la natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche rispetto ai tagli delle cattedre e delle ore di sostegno previste per 17 alunni.Per scardinare le inadempienze dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano si fa riferimento ad una legge dello Stato, la legge 67 del 2006, che stabilisce che "le persone con disabilità non possono essere discriminate rispetto ai diritti fondamentali". Tra questi, ovviamente, il diritto all'istruzione.
I genitori hanno fatto "rete" usando gli strumenti legali a disposizione per far fronte alle ore di insegnamento di sostegno quasi dimezzate.
Come si può leggere nel provvedimento il giudice dopo aver accertato "la natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche di ridurre le ore di sostegno scolastico per l'anno in corso rispetto a quelle fornite nell'anno scolastico precedente (2009/2010)" ordina alle amministrazioni convenute "la cessazione della condotta discriminatoria e condanna i convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a ripristinare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per i figli dei ricorrenti il medesimo numero di ore di sostegno fornito loro nell'anno scolastico 2009/2010".
Un ruolo non indifferente nella decisione del Tribunale è stato giocato dal riferimento ai principi e ai valori sanciti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano il 24 febbraio 2009, che comincia perciò ad essere un riferimento normativo imprescindibile.
"L'importanza di questo risultato va oltre il contenuto del ricorso - afferma Fulvio Santagostini, Presidente LEDHA - un primo segnale forte della ratifica della Convenzione ONU e il riconoscimento del principio di non discriminazione contenuto in essa. Per la prima volta in Italia, in materia di inclusione scolastica, viene utilizzata la legge 67, che sancisce la possibilità per le persone con disabilità e familiari di presentare direttamente ricorso congiunto con le associazioni. Ciò costituisce un fattore di straordinaria
http://www.ledha.it/page.asp?menu1=12¬izia=2711"
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